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Sez. 1, Sentenza n. 102 del 11/01/1985 Cc. (dep. 30/05/1985) Rv. 169548 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURE ALTERNATIVE - ARRESTI DOMICILIARI - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - POSSIBILITÀ - FONTE DI LEGITTIMAZIONE DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 254 QUATER COD. PROC. PEN., INTRODOTTO DALL'ART. 15 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1984 N. 398, ALLE SITUAZIONI PREGRESSE ANCORA SUB IUDICE - MANCATA ALLEGAZIONE ALL'EPOCA, DA PARTE DELL'IMPUTATO, DEL PROPRIO STATO DI INDIGENZA - IRRILEVANZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE DI UFFICIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169548-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURE ALTERNATIVE - ARRESTI DOMICILIARI - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - POSSIBILITÀ - FONTE DI LEGITTIMAZIONE DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 254 QUATER COD. PROC. PEN., INTRODOTTO DALL'ART. 15 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1984 N. 398, ALLE SITUAZIONI PREGRESSE ANCORA SUB IUDICE - MANCATA ALLEGAZIONE ALL'EPOCA, DA PARTE DELL'IMPUTATO, DEL PROPRIO STATO DI INDIGENZA - IRRILEVANZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE DI UFFICIO - SUSSISTENZA.*

L'attività lavorativa non è concettualmente incompatibile con la misura alternativa degli arresti domiciliari, quale disciplinata dalla legge 12 agosto 1982 n. 532, tanto è vero che la successiva legge di modificazione (art. 15 legge 28 luglio 1984 n. 398, introduttiva dell'art. 254 quater cod. proc. pen.) ne ha previsto specificamente la prestazione, sia pure in determinate condizioni. La fonte di legittimazione dell'autorizzazione al lavoro dello imputato in custodia cautelare nella propria abitazione devesi ravvisare nello stesso istituto della misura alternativa alla custodia cautelare in carcere e i poteri discrezionali riconosciuti al riguardo al magistrato procedente, così come disciplinati attualmente dalla legge 28 luglio 1984 n. 398. Tale legge è di applicazione immediata anche riguardo alle situazioni pregresse ancora sub iudice. In tal caso è irrilevante che l'imputato non abbia a suo tempo allegato il proprio stato di indigenza, richiesto dalla citata legge 1984/398 come indispensabile condizione di legittimazione dell'autorizzazione al lavoro, in quanto all'epoca di presentazione della domanda la condizione non sussisteva e quindi il giudice deve prenderla in considerazione, costituendo essa una novità della sopravvenuta riforma legislativa, applicabile d'ufficio dal magistrato. (contra mass n 165658).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)