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Sez. 1, Sentenza n. 3445 del 22/10/1986 Cc. (dep. 28/11/1986) Rv. 174435 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - DINIEGO - MERA INDICAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLE IMPUTAZIONI E DELLA FLUIDITÀ DEL MATERIALE ISTRUTTORIO - MOTIVAZIONE APODITTICA - AFFERMAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ DELLA MISURA CON L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - MOTIVAZIONE ERRONEA.*
Stato
decisa il 1986-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174435-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - DINIEGO - MERA INDICAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLE IMPUTAZIONI E DELLA FLUIDITÀ DEL MATERIALE ISTRUTTORIO - MOTIVAZIONE APODITTICA - AFFERMAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ DELLA MISURA CON L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - MOTIVAZIONE ERRONEA.*

È affetto da vizio di motivazione per affermazioni apodittiche il diniego degli arresti domiciliari fondato sulla mera indicazione della "gravità delle imputazioni", dalle quali sia stata desunta la necessità della presenza in carcere per la tutela della collettività, e della fluidità del materiale istruttorio da cui sia derivato il giudizio circa la "garanzia delle esigenze istruttorie". Il diniego medesimo è altresì viziato da motivazione giuridicamente erronea, qualora affermi l'incompatibilità della misura degli arresti domiciliari con l'espletamento di attività lavorativa, poiché questa non costituisce un elemento essenziale intrinseco alla misura, bensì, ai sensi del disposto dell'art. 254 quater, secondo comma, cod. proc. pen. soltanto una modalità eventuale rimessa al potere discrezionale del giudice. (V mass n 170143; (Conf mass n 171900; (Conf 170352; (Conf mass n 169548).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 quater com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)