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Sez. 3, Sentenza n. 1332 del 08/05/1971 (Rv. 351538 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTO MEDIANTE TITOLO DI CREDITO - TRATTA - CONVENZIONE DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA DEL PREZZO D'UNA VENDITA- MODIFICAZIONE DEL LUOGO DI PAGAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351538-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTO MEDIANTE TITOLO DI CREDITO - TRATTA - CONVENZIONE DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA DEL PREZZO D'UNA VENDITA- MODIFICAZIONE DEL LUOGO DI PAGAMENTO - CONDIZIONI.*

Il luogo di adempimento relativo al pagamento del prezzo della vendita, come previsto dall'art 1498 cod civ non puo ritenersi, senz'altro, modificato e sostituito da quello indicato nell'art 44 legge cambiaria per il solo fatto che il venditore sia stato autorizzato ad emettere tratte a copertura del suo credito, ove non si provi che tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo, dovendo, altrimenti, ritenersi che detta modalita costituisca una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi, secondo quando normalmente praticato nei rapporti commerciali. (Conf 146'70, mass n 344909).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)