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Sez. 3, Sentenza n. 146 del 23/01/1970 (Rv. 344909 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - FORO FACOLTATIVO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - AUTORIZZAZIONE DELL'EMISSIONE DI TRATTE - MODIFICA DEL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344909-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - FORO FACOLTATIVO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - AUTORIZZAZIONE DELL'EMISSIONE DI TRATTE - MODIFICA DEL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il luogo di adempimento relativo al pagamento di somme di denaro, come previsto dal terzo comma dell'art 1182 cod civ, non puo ritenersi senz'altro modificato e sostituito da quello, indicato nell'art 44 della legge cambiaria, per il solo fatto che il creditore venga autorizzato ad emettere tratta a copertura del suo credito, ove non si provi che tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo. (nella specie la cs ha ritenuto che la lettera di diffida, inviata dal creditore e contenente la comminatoria dell'emissione della tratta in caso di perdurante inerzia del debitore, manifestasse soltanto l'intervento di porre in essere un mezzo di costrizione del debitore al pagamento, ma non comportasse la rinunzia a pretendere il pagamento al proprio domicilio). (V 4048-69, massima n 344562 3053-69, massima n 342967 1561-69, massima n 340441 918-69, massima n 339305 359-69, massima n 338372 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)