Sez. L, Sentenza n. 5905 del 24/05/1991 (Rv. 472361 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazione sindacale - Sindacati (postcorporativi) - Contributi | Diritto di un'associazione sindacale di ricevere dal datore di lavoro i contributi sindacali - Presupposto - Maggiore rappresentatività del sindacato - Esclusione - Associazione sindacale non firmataria di alcun contratto collettivo - Diritto di pretendere il versamento di contributi - Esclusione - Spettanza al lavoratore - Configurabilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazione sindacale - Sindacati (postcorporativi) - Contributi
Il diritto di un'associazione sindacale, previsto dall'art. 26, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, di percepire dal datore di lavoro, mediante ritenute sul salario dei lavoratori, i contributi sindacali che questi ultimi intendano versarle presuppone un contratto collettivo che sia operante fra l'associazione stessa ed il datore di lavoro e che preveda modalità di versamento dei contributi idonee a garantire la segretezza dei versamenti, mentre non costituisce presupposto di tale diritto la connotazione di maggiore rappresentatività del sindacato, quale richiesta dall'art. 19, lett. a), della stessa legge ai fini della costituzione di un rappresentanza sindacale aziendale; con riguardo, invece, ad associazioni sindacali non firmatarie di alcun contratto collettivo (nell'ambito delle quali la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali è possibile), ai sensi del citato art. 19, lett. a), in ipotesi di adesione ad una confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale), il diritto di chiedere l'effettuazione del versamento dei contributi sindacali è riservato, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, della predetta legge, al lavoratore che intende sostenere finanziariamente l'associazione prescelta, e non a quest'ultima.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)