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Sez. L, Sentenza n. 1312 del 05/02/2000 (Rv. 533534 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI | Regime vigente prima dell'abrogazione degli ultimi due commi dell'art. 26 legge n. 300 del 1970 (tuttora applicabile, a certe condizioni, ai giudizi in corso) - Associazioni sindacali nazionali non firmatarie di contratti collettivi - Operatività dell'art. 26 cit. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533534-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI

L'obbligo di cui all'art. 26 dello Statuto dei lavoratori riguardava - nel regime vigente prima dell'abrogazione degli ultimi due commi di questa disposizione ad opera del referendum del giugno 1995 e del successivo d.P.R. 28 luglio 1995 n. 313, regime che continua ad applicarsi ai giudizi pendenti qualora la nuova normativa sia intervenuta dopo il deposito del ricorso in appello ma prima dell'udienza di discussione - anche le associazioni sindacali diffuse su territorio nazionale ma non firmatarie di alcun contratto collettivo.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)