Sez. 1, Sentenza n. 9101 del 06/06/2003 (Rv. 564019 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Mutuo concesso da istituto di credito fondiario - Contratto condizionato di mutuo, stipulato ai sensi del T.U. n. 646 del 1905 - Avvenuta iscrizione di ipoteca di primo grado - Diritto dello stipulante a fruire del mutuo - Sussistenza - Rifiuto ingiustificato della banca di consegnare la somma mutuata - Inadempimento contrattuale - Configurabilità.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
In tema di contratto di mutuo fondiario, stipulato ai sensi del testo unico approvato con il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, una volta iscritta l'ipoteca di primo grado sorge il pieno diritto dello stipulante a fruire del mutuo, che ben può dirsi gli sia stato "concesso" (nel senso dell'esistenza di un vincolo giuridico del mutuante alla relativa erogazione) con la prima stipulazione, onde l'istituto di credito non può più sottrarsi alla stipulazione dell'atto definitivo e alla concreta erogazione della somma; ne consegue che l'eventuale rifiuto ingiustificato di far luogo alla consegna al mutuatario della somma mutuata contro il rilascio di quietanza da redigersi per atto pubblico (fase negoziale che il citato testo unico definisce come di stipulazione del contratto definitivo) si configura come vero e proprio inadempimento contrattuale e dà al mutuatario diritto di ottenere il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1218 e 1223 cod. civ..
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 16, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1822
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)