Sez. 1, Sentenza n. 4470 del 04/07/1983 (Rv. 429358 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE - CONTRATTO CONDIZIONATO DI MUTUO, STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 16 T.U. LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO APPROVATO CON R.D. N. 646 DEL 1905 - ATTI ACCESSORI - RICOMPRENSIONE NEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO AGEVOLATO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE - CONTRATTO CONDIZIONATO DI MUTUO, STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 16 T.U. LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO APPROVATO CON R.D. N. 646 DEL 1905 - ATTI ACCESSORI - RICOMPRENSIONE NEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO AGEVOLATO.*
Il cosiddetto contratto condizionato di mutuo, stipulato ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R.d. 16 luglio 1905 n. 646, attiene ad una tipica operazione di finanziamento a lungo termine, ed è anzi prescritto dalla legge come atto necessario dell'operazione medesima, per assicurare all'istituto mutuante il conseguimento della prima ipoteca. Esso, pertanto, rientra nel trattamento tributario agevolato per le operazioni di credito a medio e lungo termine previsto dagli artt. 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (ed in precedenza dalla legge 27 luglio 1962 n. 1228), e con esso vi rientrano, in base al disposto della legge, tutti gli Atti relativi alla vicenda del rapporto posto in essere, e tutti gli Atti e formalità attinenti alla Costituzione delle relative garanzie ed alle successive vicende di queste ultime, ivi compreso, quindi, l'annotamento di cancellazione dell'ipoteca iscritta in base al contratto, anche se avvenuta a seguito della risoluzione consensuale del contratto condizionato, senza che il mutuatario abbia effettivamente usufruito del finanziamento concessogli, attenendo tale circostanza soltanto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto senza incidere né sull'oggetto giuridico proprio del contratto, non dipendendo dalla mera discrezione dell'istituto, né sull'obiettiva inerenza e strumentalità di esso rispetto ad una operazione di finanziamento a lungo termine, come richiesto dalla legge. (V 3955/79, mass n 400427; (V 826/74, mass n 368708; (V 937/73, mass n 363307; (V 439/72, mass n 356364; (V 3155/71, mass n 354522).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 16, Legge 27/07/1962 num. 1228 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)