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Sez. 2, Sentenza n. 2604 del 09/12/1970 (Rv. 348994 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - CON L'AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA - CONTENUTO DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1970-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348994-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - CON L'AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA - CONTENUTO DELLA PROVA.*

L'Azione reale di revindica ha natura petitoria e restitutoria, essendo caratterizzata dal duplice presupposto che l'attore assume di essere proprietario della cosa rivendicata e di non averne il possesso. Invero con essa l'attore agisce contro colui che possiede o detiene la cosa oltre che per ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto di proprieta anche per conseguire il possesso. Detta Azione si distingue quindi da quella di mero accertamento della proprieta, la quale ha per obiettivo non gia la modificazione di uno stato di fatto preesistente in quanto non conforme allo stato di diritto, bensi l'eliminazione di ogni incertezza circa la legittimita del potere di fatto sulla cosa, di cui l'attore e gia investito. Da cio consegue che mentre nell'Azione di rivendicazione l'attore deve fornire la prova piena del suo diritto, nel senso che, se ha acquistato la cosa a titolo derivativo, gli incombe dimostrare il suo titolo di acquisto o quello dei suoi danti causa, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario, nell'Azione di accertamento e sufficiente che egli dia una prova del suo diritto che sia convincente e che riesca a vincere quella fornita della controparte.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)