Sez. 2, Sentenza n. 5262 del 15/11/1978 (Rv. 395035 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - REQUISITI - DIVISIONE DEL FONDO DISPOSTA, ANZICHE DAL PROPRIETARIO, DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE FORZATA CON UN DECRETO DI TRASFERIMENTO - COSTITUZIONE DELLA SERVITU - LIMITI.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - REQUISITI - DIVISIONE DEL FONDO DISPOSTA, ANZICHE DAL PROPRIETARIO, DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE FORZATA CON UN DECRETO DI TRASFERIMENTO - COSTITUZIONE DELLA SERVITU - LIMITI.*
La servitu per destinazione del padre di famiglia si costituisce, ope legis, per il solo fatto che, al momento della divisione del fondo posseduto dall'unico proprietario, tra i due fondi derivanti dal frazionamento risulti, per segni manifesti ed univoci, un rapporto di servizio e di subordinazione integrante il contenuto di una servitu, indipendentemente da una volonta manifestata in proposito dall'unico proprietario originario. Tale Costituzione della servitu si ha anche se la divisione del fondo sia stata disposta, anziche dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione forzata con un decreto di trasferimento dei fondi, salvo una sua manifestazione di volonta contraria espressa anche con l'ordine di rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto della servitu. (V 1292/71, mass n 351482).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062, Cod. Proc. Civ. art. 484
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)