Sez. 2, Sentenza n. 1292 del 06/05/1971 (Rv. 351482 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI - VOLONTA TACITA O PRESUNTA DEL PROPRIETARIO DELL'UNICO FONDO ORIGINARIO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI - VOLONTA TACITA O PRESUNTA DEL PROPRIETARIO DELL'UNICO FONDO ORIGINARIO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
La Costituzione della servitu per destinazione del padre di famiglia deriva ope legis dalla situazione di fatto esistente al momento della divisione, senza che occorra il concorso della volonta tacita o presunta del proprietario dell'unico fondo originario. Nell'indicata fattispecie, di natura non negoziale, la volonta puo acquistare Rilevanza solo in senso negativo e, cioe, per impedire che la situazione di fatto esistente al momento della divisione si traduca in una situazione giuridica dei fondi in cui e stata frazionata l'originaria unica proprieta degli stessi. (Conf 1046'66, mass n 322097).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)