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Sez. 5, Sentenza n. 24244 del 30/12/2004 (Rv. 579412 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Sospensione disposta nella fase di decisione della causa, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni - Prosecuzione del processo nella stessa fase - Necessità - Limiti - Applicabilità dell'art. 279 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579412-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO

Qualora il giudice abbia disposto - sia pure per mera opportunità e, quindi, illegittimamente, ma in modo inoppugnabile per omessa proposizione del regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. - la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc civ., nella fase di decisione della causa, e cioè dopo la precisazione delle conclusioni, la prosecuzione del processo a seguito della riassunzione deve avvenire nella stessa fase in cui pendeva all'atto della sospensione, senza necessità di fissazione di una nuova udienza di precisazione delle conclusioni (salvo che sussistano particolari esigenze di garanzia dell'esercizio del diritto di difesa), essendo del tutto inconferente in tal caso la disciplina dettata dall'art. 279, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che prevede la rimessione del giudizio dinanzi all'istruttore nell'ipotesi, completamente diversa, in cui la causa non sia ritenuta matura per la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)