Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5186 del 30/03/2012 (Rv. 621729 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sospensione disposta nella fase di decisione della causa - Giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il tribunale in composizione monocratica può emettere un provvedimento di sospensione del processo anche dopo avere trattenuto la causa in decisione, atteso che, per effetto del richiamo compiuto dall'art. 281 bis cod. proc. civ., anche nel procedimento davanti ad esso è applicabile l'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., ai sensi del quale, nel testo anteriore come in quello successivo alla modifica operata dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, deve ritenersi consentito al giudice di emettere in sede decisoria ordinanza di sospensione, costituendo questa un provvedimento non decisorio, e che attiene "lato sensu" all'istruzione della causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 bis, Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)