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Sez. 3, Sentenza n. 76 del 06/01/1983 (Rv. 424879 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE PER L'INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE DELLA LEGGE N. 176/1978 - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO PER ALMENO DUE ANNI NEGLI ULTIMI DIECI - RIMESSIONE AL GIUDICE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1983-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424879-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE PER L'INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE DELLA LEGGE N. 176/1978 - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO PER ALMENO DUE ANNI NEGLI ULTIMI DIECI - RIMESSIONE AL GIUDICE DI RINVIO.*

L'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176 - che, dichiarato espressamente applicabile ai giudizi in corso, ha sostituito l'art. 1, comma secondo, lett. A), del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, stabilendo quale ulteriore requisito per aver diritto alla cessazione della proroga legale del contratto che il concedente o il locatore del fondo rustico, oltre ad essere stato coltivatore diretto, abbia esercitato tale attività per almeno due anni negli ultimi dieci - ove sia entrato in vigore nel corso del giudizio di legittimità, comporta la Cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice del merito per l'accertamento di detto ulteriore requisito. (Conf 4743/82, mass n 422706; (Conf 1609/82, mass n 419431).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)