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Sez. L, Sentenza n. 4743 del 01/09/1982 (Rv. 422706 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO - NUOVI REQUISITI INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - CONSEGUENZE NEL CASO DI RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422706-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO - NUOVI REQUISITI INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - CONSEGUENZE NEL CASO DI RICORSO PER CASSAZIONE.*

L'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176 - che, dichiarato espressamente applicabile ai giudizi in corso, ha modificato l'art. 1, comma secondo, lett. A), del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, stabilendo quale nuovo requisito per la cessazione della proroga legale del contratto che il concedente o il locatore del fondo rustico abbia esercitato per almeno due anni negli ultimi dieci anni l'attività di coltivatore diretto - ove sia sopravvenuto alla decisione impugnata, comporta la Cassazione della medesima con rinvio alla stessa Sezione specializzata agraria per l'espletamento della relativa indagine. (Conf 2035/82, mass n 419897; (Conf 1620/82, mass n 419452; (Conf 1609/82, mass n 419431).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)