Sez. 2, Sentenza n. 3000 del 24/05/1979 (Rv. 399337 - 01)
COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE IN BASE AL QUID DISPUTATUM - NECESSITA - IN BASE AL QUID DECIDENDUM - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN RELAZIONE ALLA DEDUZIONE NON MANIFESTAMENTE PRETESTUOSA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.*
COMPETENZA CIVILE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE IN BASE AL QUID DISPUTATUM - NECESSITA - IN BASE AL QUID DECIDENDUM - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN RELAZIONE ALLA DEDUZIONE NON MANIFESTAMENTE PRETESTUOSA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.*
La Competenza si determina in base alla domanda, cioe al petitum nella sua obiettiva enunciazione (quid disputandum) e non gia in base all'oggetto dell'indagine di merito, attraverso la quale si deve valutare il fondamento della domanda stessa (quid decidendum). (nella specie, alla stregua del suesposto principio, il supremo collegio ha ritenuto la Competenza del giudice del lavoro in una causa nella quale l'attore aveva prospettato un rapporto di lavoro subordinato con una tesi non manifestamente pretestuosa). (Conf 2906/76, mass n 381671).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)