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Sez. 2, Sentenza n. 2906 del 22/07/1976 (Rv. 381671 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI - CONTESTAZIONE DEI FATTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381671-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - MOMENTO DETERMINATIVO DELLA COMPETENZA - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - RILEVANZA - LIMITI - CONTESTAZIONE DEI FATTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*

Ai fini della individuazione del giudice competente ratione materiae, la Determinazione della materia del contendere va fatta anzitutto con riferimento alla domanda e cioe alla sostanza della pretesa ed ai fatti dedotti a fondamento di questa, che il giudice, peraltro, puo liberamente qualificare sotto l'aspetto giuridico. La eccezione del convenuto puo costituire fonte complementare degli elementi determinativi della Competenza che non possa gia radicarsi, in concreto, sulla base della domanda, ma non puo, invece, comportare l'esclusione di tale Competenza ove essa sia gia ravvisabile alla stregua del petitum sostanziale oggetto della domanda stessa. In particolare, sono irrilevanti, ai fini della individuazione del giudice competente, la contestazione, da parte del convenuto, dei fatti giuridici dedotti dall'attore a fondamento della domanda. (V 1247/69, mass n 339874; (V 3445/68, mass n 336554; (V 2712/68, mass n 335284; (V 2229/68, mass n 334469; (V 2358/66, mass n 324579; (V 2400/64, mass n 303607; (V 1996/62, mass n 253132).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)