diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2575 del 06/07/1977 (Rv. 386518 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - RICORSO PER CASSAZIONE - CENSURE PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER LA CORREZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386518-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - RICORSO PER CASSAZIONE - CENSURE PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER LA CORREZIONE - INAMMISSIBILITA.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione che, proposto contro una sentenza sottoposta alla procedura di correzione, muove censure esclusivamente avverso il provvedimento di correzione e chiede l'annullamento della parte corretta della sentenza impugnata assumendo che la relativa correzione non si sarebbe potuto effettuare perche difettavano i presupposti di legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)