Sez. U, Sentenza n. 211 del 16/01/1986 (Rv. 443855 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - RICORSO CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE HA SEDE L'UFFICIO CHE HA FORMATO IL RUOLO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - RICORSO CONTRO LA CARTELLA DI PAGAMENTO - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE HA SEDE L'UFFICIO CHE HA FORMATO IL RUOLO.*
Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il ricorso del contribuente contro la "cartella esattoriale di pagamento", per sostenere che non è dovuto il tributo cui essa si riferisce, configura, nonostante l'impropria formulazione, impugnazione dell'atto di iscrizione a ruolo, portato a conoscenza mediante la notifica di quella cartella, e, pertanto, in applicazione dell'art. 2 del citato decreto, spetta alla Competenza della commissione di primo grado nella cui circoscrizione ha Sede l'ufficio che ha formato il predetto ruolo.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)