Sez. 5, Sentenza n. 15207 del 24/11/2000 (Rv. 542153 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Cartella esattoriale - Impugnazione - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE
Una cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario avente il titolo in un precedente avviso di accertamento notificato e, a suo tempo, non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario, e può da tali organi essere invalidata solo per vizi propri, e non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)