Sez. 1, Sentenza n. 17203 del 11/07/2013 (Rv. 627227 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento di dati personali da parte degli agenti della riscossione - Preventiva autorizzazione del Garante per la privacy - Esclusione.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
Gli agenti per la riscossione dei tributi, prima di procedere esecutivamente ai sensi degli artt. 543 e seguenti cod. proc. civ., possono legittimamente chiedere a soggetti terzi, debitori del contribuente (nella specie, mediante invio di un questionario da compilare a tutti i clienti di un consulente del lavoro) di indicare per iscritto le cose e le somme da loro dovute al creditore, senza che occorra il consenso di quest'ultimo, né l'autorizzazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, essendo applicabile anche agli enti pubblici non economici la disciplina dettata dagli artt. 12 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (applicabile "ratione temporis", poi confluita nell'art. 24, lett. f, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 12, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 20, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 19 com. 3, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 75 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)