Sez. 3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003 (Rv. 563526 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Dichiarazione del terzo - Violazione della normativa a tutela della privacy - Esclusione - Violazione del segreto professionale - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Poiché il pignoramento presso terzi è una forma di esecuzione forzata prevista dall'ordinamento, il creditore procedente agisce sulla base di una posizione giuridica prevista dalla legge, e di conseguenza deve escludersi che possa porre in essere una violazione della legge n. 675 del 1996 a tutela del legittimo trattamento dei dati personali - che del resto non si applica generalizzatamente ad ogni situazione nell'ambito della quale possa aversi una divulgazione dei dati relativi alla persona, ma è volta a regolamentare l'accesso ai soli documenti relativi ai cosiddetti "dati sensibili" della persona - né è configurabile a carico del terzo che rende la dichiarazione una violazione del segreto professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Legge 31/12/1996 num. 675 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)