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Sez. 3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003 (Rv. 563526 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Dichiarazione del terzo - Violazione della normativa a tutela della privacy - Esclusione - Violazione del segreto professionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563526-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Poiché il pignoramento presso terzi è una forma di esecuzione forzata prevista dall'ordinamento, il creditore procedente agisce sulla base di una posizione giuridica prevista dalla legge, e di conseguenza deve escludersi che possa porre in essere una violazione della legge n. 675 del 1996 a tutela del legittimo trattamento dei dati personali - che del resto non si applica generalizzatamente ad ogni situazione nell'ambito della quale possa aversi una divulgazione dei dati relativi alla persona, ma è volta a regolamentare l'accesso ai soli documenti relativi ai cosiddetti "dati sensibili" della persona - né è configurabile a carico del terzo che rende la dichiarazione una violazione del segreto professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Legge 31/12/1996 num. 675 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)