diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4225 del 19/04/1991 (Rv. 471744 - 01)

Beni - Immateriali - Brevetti - Diritto di esclusiva | Transazione precedente, a favore di una parte, l'uso di marchio confondibile con altro del cui brevetto è titolare la controparte - Atto di disposizione del diritto di esclusiva di quest'ultima - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471744-01

Beni - Immateriali - Brevetti - Diritto di esclusiva

Una transazione nella quale si preveda che una delle parti possa proseguire nell'uso di un marchio, pur simile e confondibile con altro marchio del cui brevetto è titolare l'altra parte, non costituisce atto di disposizione del diritto di esclusiva di quest'ultima e non è, quindi, affetta da nullità né per il fatto di non essere accompagnata da un correlativo atto di disposizione dell'azienda o del ramo di essa cui il marchio inerisce, né per il fatto che rende possibile l'uso di un marchio confondibile con quello oggetto della suddetta titolarità, in quanto l'azione a difesa del proprio diritto di esclusiva nei confronti di chi usi marchi confondibili è attribuita a tutela di un diritto disponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2573

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)