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Sez. 1, Sentenza n. 24909 del 10/10/2008 (Rv. 605118 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Accordi di coesistenza - Disciplina dell'uso di marchi interferenti - Funzione transattiva - Carattere dispositivo - Esclusione - Efficacia meramente obbligatoria - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605118-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

In materia di marchio, i cosiddetti accordi di coesistenza, con i quali, nell'ambito di una transazione, si intenda risolvere un conflitto tra marchi reciprocamente indipendenti e disciplinare l'uso di marchi interferenti per l'identità o la confondibilità dei segni o dei prodotti, non hanno carattere dispositivo, in quanto non danno luogo ad un trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio e neppure alla costituzione di un diritto più limitato di quello spettante al titolare del marchio in favore di un soggetto diverso; tali convenzioni, pertanto, hanno efficacia meramente obbligatoria "inter partes" e non limitano la tutela del marchio nei confronti dei terzi, salvo il caso in cui abbiano assunto indirettamente un rilievo esterno, contribuendo ad una diversa delimitazione reale dell'ambito di protezione del segno, con effetti potenzialmente irreversibili anche nei confronti dei terzi e dei consumatori (Nella specie la S.C. ha riconosciuto l'efficacia meramente obbligatoria ad un accordo intervenuto fra le società facenti capo ai due stilisti Valentino Garavani e Mario Valentino, con cui erano stati fissati, fra l'altro, i settori merceologici nell'ambito dei quali ciascuna parte avrebbe potuto usare il proprio nome o la firma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2573

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)