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Sez. 5, Sentenza n. 13380 del 12/02/2014 Cc. (dep. 21/03/2014) Rv. 260562 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Proposizione della dichiarazione di ricusazione in sede di udienza preliminare - Termine - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260562-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, in sede di udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Ne consegue che ove il giudice ammetta la costituzione delle parti civili, solo da quel momento si possono ritenere esauriti gli accertamenti ex art. 420 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'istanza di ricusazione precedente a tale incombente non può considerarsi tardiva, ma tempestiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)