Sez. 3, Sentenza n. 25133 del 15/04/2009 Ud. (dep. 17/06/2009) Rv. 243906 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Termine ultimo per la costituzione - Avvenuto compimento degli adempimenti ex art. 484 cod. proc. pen. - Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti. (Fattispecie di ritenuta inammissibilità della costituzione effettuata dopo che, dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice aveva provveduto a rinviare il processo ad altra udienza senza aprire il dibattimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)