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Sez. 3, Sentenza n. 25133 del 15/04/2009 Ud. (dep. 17/06/2009) Rv. 243906 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Termine ultimo per la costituzione - Avvenuto compimento degli adempimenti ex art. 484 cod. proc. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243906-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI

La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti. (Fattispecie di ritenuta inammissibilità della costituzione effettuata dopo che, dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice aveva provveduto a rinviare il processo ad altra udienza senza aprire il dibattimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)