Sez. 1, Sentenza n. 6571 del 12/12/1981 (Rv. 417413 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - ONERE DI CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI DI COLLEGAMENTO - MANCATA TEMPESTIVA CONTESTAZIONE DI QUALCUNO DI ESSI - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - ONERE DI CONTESTAZIONE DI TUTTI I CRITERI DI COLLEGAMENTO - MANCATA TEMPESTIVA CONTESTAZIONE DI QUALCUNO DI ESSI - CONSEGUENZE.*
Quando si versi in materia di Competenza territoriale derogabile, il convenuto, che intende eccepire l'incompetenza del giudice adito dall'attore, ha l'Onere, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., di contestare specificamente, fin dal suo primo atto difensivo, la sussistenza di tutti i possibili criteri di collegamento suscettivi di radicare la Competenza di detto giudice, se vuole evitare che questa, eventualmente insussistente secondo il criterio contestato, rimanga per altro verso definitivamente radicata presso il foro prescelto dall'attore, in base ad un criterio non fatto oggetto di espressa e specifica contestazione. Pertanto, poiché nelle cause relative a diritti di obbligazione, la Competenza per territorio si determina, oltre che in base al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. anche in riferimento ai fori del luogo in cui è sorta oppure deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 cod. proc. civ.), la mancata tempestiva contestazione di uno dei suddetti criteri di collegamento toglie Rilevanza all'eccezione di incompetenza sollevata in ordine agli altri criteri concorrenti, e fissa in maniera non più discutibile la Competenza, in base al criterio non contestato, dinanzi al giudice adito dall'attore. (Conf 2589/81, mass n 413366).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)