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Sez. 3, Sentenza n. 2589 del 28/04/1981 (Rv. 413366 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - CONTESTAZIONE DI TUTTI I POSSIBILI CRITERI DI COLLEGAMENTO - NECESSITA - INDICAZIONE DEL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413366-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - CONTESTAZIONE DI TUTTI I POSSIBILI CRITERI DI COLLEGAMENTO - NECESSITA - INDICAZIONE DEL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*

Ai sensi dell'art 38, comma terzo cod proc civ la parte che propone l'eccezione di incompetenza per territorio ha l'Onere di contestare, fin dal suo primo atto definitivo, con specifici motivi, la sussistenza di tutti i possibili momenti di collegamento suscettivi di radicare la controversia entro la Competenza del giudice adito, indicando il giudice ritenuto competente. Tale indicazione, peraltro, non puo consistere in una pura e semplice menzione di quel giudice, senza l'aggiunta, anche sommaria delle ragioni per cui se ne afferma la Competenza, giacche cio non consentirebbe alla controparte di difendersi in modo adeguato. (Conf 4677/76, mass n 383420; (Conf 1921/75, mass n 375611).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)