Sez. L, Ordinanza n. 1895 del 18/01/2024 (Rv. 669836-01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Azienda sanitaria locale - Direttore sanitario - Clausola di scioglimento automatico del rapporto di lavoro alla nomina di nuovo direttore generale - Nullità - Conseguenze.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di dirigenza sanitaria, è nulla - in quanto contrastante con l'art. 97, comma 2, Cost. - la clausola del contratto concluso fra il direttore sanitario e l'azienda sanitaria che prevede lo scioglimento automatico del rapporto in ipotesi di nomina di un nuovo direttore generale; in tale evenienza, il direttore sanitario ha diritto all'integrale risarcimento del danno e non solamente al mero rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera fino a quel momento prestata,
non trovando applicazione l'art. 2237 c.c. perché disposizione incompatibile con l'art. 3 bis del d.lgs. n. 502 del 1992.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 3 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Costituzione art. 97 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)