Sez. L, Sentenza n. 14349 del 09/07/2015 (Rv. 635953 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Rapporto di lavoro tra ASL e direttore amministrativo - Risoluzione del contratto - Applicabilità della disciplina del codice civile - Risoluzione anticipata - Condizioni - Recedibilità "ad nutum" - Illegittimità - Conseguenze.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'art. 2 del d.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come dodificato dal d.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, il contratto di lavoro del direttore amministrativo dell'ASL, avente durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, è regolato dal diritto privato e soggiace, in mancanza di una specifica disciplina regionale sulle cause di risoluzione del rapporto, alle norme, imperative e non derogabili dalla volontà negoziale delle parti, del titolo terzo del libro quinto del codice civile, sicché, in mancanza di giusta causa ex art. 2119 cod. civ., il rapporto di lavoro non può risolversi anticipatamente rispetto al periodo minimo triennale, dovendosi ritenere nulla la clausola che consenta il recesso "ad nutum" - con contestuale decadenza dall'incarico - per il venir meno del rapporto fiduciario tra direttore generale e direttore amministrativo, e a quest'ultimo, in applicazione della disciplina propria del recesso per giusta causa derivante da inadempimento, spetta, in tale evenienza, l'integrale risarcimento del danno e non solamente il mero rimborso delle spese sostenute e il compenso per l'opera fino a quel momento prestata ex art. 2237 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 CORTE COST., DPCM 19/07/1995 art. 2 reiterazione 0002_ 00, DPCM 31/05/2001
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)