Sez. 1, Sentenza n. 5495 del 21/12/1976 Ud. (dep. 29/04/1977) Rv. 135725 - 01
IMPUTABILITA - UBRIACHEZZA - RESPONSABILITA DELL'UBRIACO - DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT 42 E 43 COD PEN - APPLICABILITA.*
IMPUTABILITA - UBRIACHEZZA - RESPONSABILITA DELL'UBRIACO - DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT 42 E 43 COD PEN - APPLICABILITA.*
Poiche l'art 92 cod pen nel disciplinare la imputabilita dello ubriaco, nulla dispone in ordine alla sua colpevolezza, e da ritenere che rispetto a quest'ultima debbano trovare applicazione le Disposizioni generali di cui agli artt 42 e 43 codice penale, valevoli per tutti i soggetti di diritto penale. Pertanto, senza far riferimento all'atteggiamento psicologico del soggetto nel momento in cui si e ubriacato (salvo ovviamente il caso dell'ubriachezza preordinata) e senza considerare la colpa come criterio esclusivo di responsabilita, occorre prendere in esame la condotta dell'ubriaco all'atto della commissione del reato, onde stabilire se il soggetto abbia agito con dolo, con preterintenzione ovvero con colpa. Infatti secondo il sistema penale vigente la ideazione e la volizione dell'ebbro, nonostante la perturbazione psichica e l'attenuazione del senso critico determinate dalla ubriachezza, devono essere in ogni caso individuabili onde accertare l'estremo della colpevolezza. Diversamente opinando, il reato verrebbe posto a carico dell'ubriaco a titolo di responsabilita oggettiva, contro il disposto dell'art 42, primo e secondo comma, cod pen e senza un'espressa previsione al riguardo, che sarebbe, d'altro canto, di dubbia costituzionalita.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Pen. art. 92 CORTE COST., Cod. Pen. art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)