Sez. 1, Sentenza n. 7157 del 30/04/1990 Ud. (dep. 22/05/1990) Rv. 184360 - 01
IMPUTABILITÀ - UBRIACHEZZA - ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL'UBRIACO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO SANCITI DAGLI ARTT. 42 E 43 COD. PEN. - APPLICABILITÀ.*
IMPUTABILITÀ - UBRIACHEZZA - ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL'UBRIACO - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO SANCITI DAGLI ARTT. 42 E 43 COD. PEN. - APPLICABILITÀ.*
Nel caso di ubriachezza volontaria, colposa o preordinata, la presunzione legale d'imputabilità non è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità penale - occorre, infatti, accertare la colpevolezza dell'ubriaco secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen. nel disciplinarne l'imputabilità nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa va valutata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen.. è, dunque, necessario prendere in considerazione la condotta dello ubriaco, al momento della commissione del fatto, per stabilire se egli ha agito con dolo o colpa. Ciò perché, secondo il vigente sistema penale, l'ideazione e la volizione dell'ubriaco vanno indagate e valutate dal giudice, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico determinate dall'alcool. (Conf mass n 099468; (Conf mass n 100268; (Conf mass n 135725; (Conf mass n 169945).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Pen. art. 92 CORTE COST., Cod. Pen. art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)