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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24226 del 02/11/2020 (Rv. 659487 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Litisconsorzio necessario - Litispendenza - Conseguenze - Contraddittorio instaurato nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659487-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Nelle cause a litisconsorzio necessario, sussiste litispendenza, con conseguente eliminazione del giudizio successivamente proposto secondo il criterio della prevenzione, anche quando la prima domanda sia stata avanzata nei confronti di alcuni soltanto dei contraddittori necessari e quella successiva nei confronti di altri o di tutti, attesa la finalità, perseguita con la modifica dell'art. 39, comma 1, c.p.c., intervenuta con l'art. 45, comma 3, legge n. 69 del 2009, di evitare l'inutile duplicità di giudizi e il rischio che un medesimo rapporto sia regolato da statuti confliggenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente dichiarato la litispendenza nell'ambito del giudizio proposto dai soci di una s.a.s. avverso l'avviso di accertamento del maggior reddito, in quanto successivo a quello instaurato dalla società avverso il medesimo atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)