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Sez. 3, Sentenza n. 5343 del 26/04/2000 (Rv. 536015 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Cause a litisconsorzio necessario - Prima domanda proposta solo nei confronti di alcuni dei necessari contraddittori - Successiva domanda proposta nei confronti di tutti - Litispendenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536015-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Nelle cause a litisconsorzio necessario, sussiste litispendenza anche quando la prima domanda sia stata proposta nei confronti solo di alcuni dei contraddittori necessari, e quella successiva nei confronti di tutti. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto la litispendenza tra due processi instaurati per ottenere il risarcimento del danno da circolazione stradale, il primo dei quali proposto nei confronti del proprietario e conducente del veicolo indicato come quello che aveva tamponato il veicolo sul quale si trovava il danneggiato, nonché la compagnia assicuratrice del primo, processo nel quale erano stati chiamati, quali contraddittori necessari, il conducente e la compagnia assicuratrice del veicolo sul quale si trovava il danneggiato, ed il secondo nei confronti di questi ultimi e del proprietario dello stesso veicolo, altro necessario contraddittore nel primo giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)