Sez. 1, Sentenza n. 7469 del 27/03/2007 (Rv. 595751 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Rinvio in pubblica udienza - Presupposti - Ricorso per revocazione inammissibile - Rito camerale - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
L'art. 375 cod. proc. civ. prevede il rinvio della causa in pubblica udienza solo ove la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma della norma citata, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata; pertanto, deve adottarsi il rito camerale quando si tratti di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)