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Sez. 2, Ordinanza n. 21707 del 10/10/2006 (Rv. 592478 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Condizioni di inammissibilità, in generale, per l'adozione di detto procedimento - Individuazione - Configurazione di ipotesi di immediata decisione del ricorso nella forma camerale per inammissibilità o manifesta infondatezza dello stesso - Conclusioni del P.M. nel senso della manifesta fondatezza - Ammissibilità della definizione del ricorso ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592478-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

L'inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la S.C. ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 375 cod. proc. civ., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza; ove, per contro, la S.C. ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la manifesta fondatezza, e viceversa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)