Sez. U, Sentenza n. 184 del 21/01/1976 (Rv. 378835 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - COMPENSAZIONE PRIVATA ED AFFARI DI RECIPROCITA - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CONTRATTI OBBLIGATORI CON PERSONE NON RESIDENTI IN ITALIA - ECCEZIONE DI NULLITA - PROVA DELLA RESIDENZA DEI CONTRAENTI - PARTE ONERATA.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - COMPENSAZIONE PRIVATA ED AFFARI DI RECIPROCITA - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CONTRATTI OBBLIGATORI CON PERSONE NON RESIDENTI IN ITALIA - ECCEZIONE DI NULLITA - PROVA DELLA RESIDENZA DEI CONTRAENTI - PARTE ONERATA.*
Colui che eccepisca la nullita di un contratto ad effetti obbligatori, ai sensi del DL 6 giugno 1956 n 476 (provvedimento convertito in legge 25 luglio 1956 n 786, ponente nuove norme valutarie e istitutivo di un mercato libero di biglietti di stato e di banca esteri), che nell'art 2 vieta ai residenti nella Repubblica di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, esclusi i contratti di vendita di merci per la esportazione nonche i contratti di acquisto di merci per la importazione, se non in base ad autorizzazioni ministeriali, ha l'Onere di fornire elementi probatori certi in ordine alla residenza delle parti del contratto stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 12, Legge 25/07/1956 num. 786
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)