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Sez. 2, Sentenza n. 9908 del 20/07/2001 (Rv. 548351 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI | Contestuale impugnazione della sentenza d'appello per revocazione e per cassazione - Dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revocazione da parte della Corte d'appello - Contestuale accoglimento del ricorso per cassazione e cassazione con rinvio della sentenza impugnata - Ricorso per cassazione avverso la pronuncia d'inammissibilità della revocazione - Autonomia dei due giudizi - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548351-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI

Nell'ipotesi in cui una sentenza della corte d'appello venga impugnata sia per revocazione, sia per cassazione, e la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, mentre la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la sentenza impugnata, l'una e l'altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza della Cassazione non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione, salvo che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)