Sez. 2, Sentenza n. 2214 del 12/03/1999 (Rv. 524079 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Risultante incontrovertibilmente dalle risultanze processuali - Necessità - Frutto di apprezzamento di esse da parte del giudice e punto controverso, oggetto di pronuncia - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Non sussiste vizio revocatorio, ai sensi dell' art. 395 n. 4 cod. proc. civ., se la dedotta erronea percezione degli atti di causa - che si sostanzia nella supposizione dell' esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell' inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita - ha costituito un punto controverso ed ha formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata, ossia è il frutto dell' apprezzamento del giudice delle risultanze processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)