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Sez. 2, Sentenza n. 2214 del 12/03/1999 (Rv. 524079 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Risultante incontrovertibilmente dalle risultanze processuali - Necessità - Frutto di apprezzamento di esse da parte del giudice e punto controverso, oggetto di pronuncia - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524079-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Non sussiste vizio revocatorio, ai sensi dell' art. 395 n. 4 cod. proc. civ., se la dedotta erronea percezione degli atti di causa - che si sostanzia nella supposizione dell' esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell' inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita - ha costituito un punto controverso ed ha formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata, ossia è il frutto dell' apprezzamento del giudice delle risultanze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)