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Sez. 3, Sentenza n. 1626 del 11/03/1980 (Rv. 405223 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405223-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*

L'omessa esposizione dei fatti della causa indispensabili per intendere e precisare il contenuto e i limiti dell'impugnazione comporta l'inammissibilita del ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 366 n 3 cod proc civ, quando tali fatti - non avendo costituito oggetto di autonoma esposizione, per essersi il ricorrente limitato ad un rinvio allo svolgimento del processo riportato nella sentenza impugnata - non risultino neppure dal contesto del ricorso ne possano, comunque, rilevarsi dagli argomenti addotti a giustificazione dei motivi. (V 1348/66, mass n 322681; (V 590/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)