Sez. 2, Sentenza n. 3907 del 19/06/1980 (Rv. 407792 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTO DEL COMUNE DI RIETI - DISCIPLINA - DISTANZA NON INFERIORE A TRE METRI - DEROGA CON EDIFICAZIONE SUL CONFINE CON AREA CONTIGUA LIBERA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTO DEL COMUNE DI RIETI - DISCIPLINA - DISTANZA NON INFERIORE A TRE METRI - DEROGA CON EDIFICAZIONE SUL CONFINE CON AREA CONTIGUA LIBERA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
La distanza non inferiore a tre metri dalla linea di confine, che e prevista per le costruzioni dall'art 27 lettera C) del regolamento edilizio del comune di rieti, approvato il 21 maggio 1956, salva la disposizione transitoria dettata dal secondo comma del successivo art 28 per le edificazioni anteriori all'entrata in vigore del regolamento stesso, puo essere derogata, con edificazione sul confine con area contigua libera, solo quando, ai sensi del primo comma del citato art 28, il proprietario provi di aver stipulato con il confinante una convenzione, debitamente trascritta, per la Costituzione di una servitu che garantisca in futuro il rispetto del distacco minimo fra costruzioni derivante dalla applicazione della predetta distanza. (V 5193/78, mass n 394936; (V 1169/71, mass n 351298).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Regol. Locale 21/05/1956 art. 27, Regol. Locale 21/05/1956 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)