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Sez. 2, Sentenza n. 1169 del 22/04/1971 (Rv. 351298 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DEROGABILITA PER CONVENZIONE PRIVATA - CONDIZIONI - DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DAL CONFINE - INDEROGABILITA - CONVENZIONE TRA I PRIVATI PER LA RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351298-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DEROGABILITA PER CONVENZIONE PRIVATA - CONDIZIONI - DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DAL CONFINE - INDEROGABILITA - CONVENZIONE TRA I PRIVATI PER LA RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO - AMMISSIBILITA.*

I regolamenti comunali edilizi, quando stabiliscono che si debba costruire a una determinata distanza dal confine, mirano a conseguire che una inderogabile distanza fra le costruzioni venga osservata per ragioni di igiene e di estetica. Pertanto, una volta che la distanza fra le costruzioni sia rispettata, nulla vieta che i privati possano accordarsi sulla ripartizione del relativo Obbligo, si che ad uno di loro sia permesso di costruire sul confine o ad una distanza, dal confine, inferiore a quella stabilita dal regolamento edilizio. (Conf 1960'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)