Sez. 1, Sentenza n. 2309 del 09/08/1973 (Rv. 365619 - 01)
DONAZIONE - CAPACITA - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - DEDUZIONE DELLA NULLITA DI UN NEGOZIO, APPARENTEMENTE VALIDO, IN QUANTO VOLTO AL CONSEGUIMENTO D'UNA DONAZIONE TRA CONIUGI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL SOGGETTO DEDUCENTE LA NULLITA - COMPORTAMENTO DELLE PARTI SUCCESSIVO AL NEGOZIO - RILEVANZA - LIMITI.*
DONAZIONE - CAPACITA - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - DEDUZIONE DELLA NULLITA DI UN NEGOZIO, APPARENTEMENTE VALIDO, IN QUANTO VOLTO AL CONSEGUIMENTO D'UNA DONAZIONE TRA CONIUGI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL SOGGETTO DEDUCENTE LA NULLITA - COMPORTAMENTO DELLE PARTI SUCCESSIVO AL NEGOZIO - RILEVANZA - LIMITI.*
Colui il quale adduce che la realta giuridica e diversa da quella risultante da un negozio valido, assumendo che con questo si e voluto conseguire un risultato diverso da quello tipico, ha l'Onere di provare tutti gli estremi della realta giuridica effettivamente voluta, e non puo provarne solo una parte, pretendendo di adottare al convenuto l' Onere della prova contraria, in via di eccezione, di quanto da lui non provato. Ne discende che, in tema di donazione tra coniugi, il fatto costitutivo da provare, da chi invocava la nullita del negozio, era la donazione stessa in tutti i suoi estremi, e cioe l'arricchimento e lo spirito di liberalita. A tale scopo, il comportamento delle parti successivo all'atto, (art 1362, secondo comma, cod civ) era influente ai soli fini dell'interpretazione del negozio, come elemento sussidiario; ma non poteva essere sufficiente da solo a provarne l'esistenza e, a maggiore ragione, non poteva essere sufficiente a provare una realta diversa da quella che appariva dal negozio stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 781 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)