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Sez. 1, Sentenza n. 337 del 14/01/1999 (Rv. 522286 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO | Manifestazione di volontà successiva al contratto - Scopo di conseguire effetti non riconducibili al contratto stesso - Idoneità a interpretare il contratto originario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522286-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il criterio interpretativo costituito dal comportamento posteriore delle parti non è idoneo a far attribuire al contratto effetti, estranei all'originaria volontà estrinsecata nel contratto, che le parti intendano a posteriori ricondurre ad esso attraverso un successivo atto artatamente definito di precisazione (nella specie, essendo escluso, attraverso l'interpretazione di un contratto di compravendita di immobili, che esso comprendesse alcuni fondi già espropriati al venditore, o diritti ad essi inerenti, si è ritenuta l'inidoneità di un successivo atto di precisazione ad interpretare il contratto come comprensivo della cessione dei diritti indennitari sul compendio espropriato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)