diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 511 del 23/01/1979 (Rv. 396631 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE PENSIONATI PER INVALIDITA - PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 1 E 3 DELLA LEGGE N 5 DEL 1960 IN RELAZIONE AGLI ARTT 3, 36 E 38 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396631-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE PENSIONATI PER INVALIDITA - PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 1 E 3 DELLA LEGGE N 5 DEL 1960 IN RELAZIONE AGLI ARTT 3, 36 E 38 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale degli artt 1 e 3 della legge 3 gennaio 1960 n 5, in riferimento agli artt 3, 36 e 38 Costituzione, nella parte in cui escludono il diritto dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, titolari della pensione di invalidita, di percepire, in sostituzione, la pensione anticipata di vecchiaia, da tale legge regolata. Infatti, mentre l'art 36 cost non si riferisce ai trattamenti pensionistici, la disparita di trattamento fra minatore invalido e minatore pensionato al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta non e costituzionalmente rilevante in quanto si tratta di situazioni diverse per le quali il legislatore e libero di dettare discipline diverse e, peraltro, la posizione del minatore invalido non puo essere considerata deteriore dato lo anticipato conseguimento del trattamento pensionistico; infine, non vi e lesione del diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze al verificarsi dei rischi assicurati (art 38 cost), restando l'ammontare delle prestazioni previdenziali riservato all'apprezzamento del legislatore ordinario, cui compete anche fissare i relativi criteri e presupposti. (Conf 720/78, mass n 390061; (Conf 31/78, mass nn 389318, 389319, 389320.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Legge 03/01/1960 num. 5 art. 1 CORTE COST., Legge 03/01/1960 num. 5 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)