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Sez. L, Sentenza n. 720 del 15/02/1978 (Rv. 390061 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MINATORI, CAVATORI E ADDETTI ALLE TORBIERE, PENSIONATI PER INVALIDITA - PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 1 E 3 DELLA LEGGE N 5 DEL 1960 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1978-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390061-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MINATORI, CAVATORI E ADDETTI ALLE TORBIERE, PENSIONATI PER INVALIDITA - PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 1 E 3 DELLA LEGGE N 5 DEL 1960 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale prospettata, per preteso contrasto con gli artt 36 e 38 cost, nei confronti degli artt 1 e 3 della legge n 5 del 1960, che escludono il diritto dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, titolari della pensione d'invalidita, di percepire, in sostituzione, la pensione anticipata di vecchiaia, da essa legge regolata. Infatti l'art 38, secondo comma, cost non esclude la diversita dei trattamenti previdenziali in relazione alla diversita dei rischi da esso previsti, ma pone il solo limite inderogabile di liberare il lavoratore dallo stato di bisogno, all'avverarsi di ciascuno di essi rischi. (Conf 28/77, mass n 383533).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Legge 03/01/1960 num. 5 art. 1 CORTE COST., Legge 03/01/1960 num. 5 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)