Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8903 del 04/05/2016 (Rv. 639709 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezioni in senso stretto - Cessazione della materia del contendere - Riconducibilità - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)