Sez. 2 - , Sentenza n. 9126 del 07/04/2017 (Rv. 643548 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Attività di intermediazione finanziaria - Sanzione amministrativa conseguente alla violazione degli art. 40, comma 1, lett. a), e 190 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Condizioni applicative - Effettivo verificarsi di un danno - Necessità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, la sanzione amministrativa conseguente alla violazione degli artt. 40, comma 1, lett. a), e 190 del d.lgs. n. 58 del 1998 non richiede, per la sua applicazione, l'effettivo verificarsi del danno che, al più, può costituire un parametro da considerare ai fini della quantificazione della sanzione medesima, versandosi in presenza di illeciti di cd. "mera trasgressione", relativamente ai quali occorre unicamente avere riguardo alla condotta in concreto tenuta ed alla sua potenziale idoneità a pregiudicare l'interesse dei partecipanti, sebbene, poi, il pregiudizio non si sia manifestato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 40 com. 1, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)