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Sez. U, Sentenza n. 20934 del 30/09/2009 (Rv. 610514 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Carenza delle procedure aziendali - Responsabilità del collegio sindacale - Fondamento - Obbligo di vigilanza - Contenuto - Obbligo di denunzia immediata alla Banca d'Italia e alla Consob - Inadempimento - Conseguenze - Concorso omissivo dei sindaci - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610514-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa della banca non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la prestazione del servizio di negoziazione, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche del controllo del corretto operato della banca intermediatrice, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob ed a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia e alla Consob, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, delle violazioni delle norme dettate in tema di intermediazione mobiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2403, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 8, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)