Sez. 5, Sentenza n. 2699 del 20/11/1995 Cc. (dep. 30/11/1995) Rv. 203388 - 01
Reato - Reato continuato - Pena | Pena inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati in continuazione - Applicabilità - Esclusione - Applicazione della pena nel minimo - Reato più grave: è quello sanzionato con pena minima di maggiore entità - Pena massima: irrilevanza - Fattispecie: continuazione tra falso in atto pubblico ed abuso d'ufficio a fini patrimoniali.
Reato - Reato continuato - Pena
In tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, vige il principio secondo cui non può infliggersi in nessun caso una pena inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati uniti in continuazione. Pertanto, ove il giudice ritenga di applicare la pena nel minimo di legge, deve individuare il reato più grave in quello per il quale la pena minima sia di maggiore entità, prescindendo dal massimo edittale. (Fattispecie nella quale il giudice aveva ritenuto il falso in atto pubblico più grave dell'abuso d'ufficio ex art. 323, secondo comma cod. pen., così pervenendo all'aberrante soluzione che la pena applicata per i reati in continuazione, pari a mesi sei di reclusione, era di gran lunga inferiore a quella che sarebbe stata irrogata se fosse stato commesso soltanto l'abuso d'ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)